Con il nuovo decreto, viene abrogato il precedente decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30 viene recepita in
Italia la Direttiva (UE) 2018/410. Il nuovo decreto apporta poche modifiche a quanto recepito dalla Direttiva:
- Regime di cessazione di attività di un impianto (nonché di interruzione ed eventuale ripresa
dell’attività medesima) – il gestore deve comunicare al Comitato la cessazione delle attività entro 30
giorni dall’avvenuta cessazione (diversamente dai 10 giorni previsti dal D.L.vo 30/2013) e, comunque,
non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessazione. La durata massima dell’interruzione,
oltre la quale si considera cessata l’attività, può essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi (rispetto ai
18 mesi previsti dalla norma precedente). - Validità delle quote – le quote rilasciate dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato; le
quote rilasciate dal 1° gennaio 2021 riporteranno un’indicazione che attesti in quale periodo di dieci anni,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, in cui verranno rilasciate (saranno valide per la restituzione delle
emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi).