Ambiente – Rifiuti – D.Lgs. 116/2020 – entrata in vigore 26.09.2020

Nov 11, 2020

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 viene modificata in modo sostanziale la gestione amministrativa
dei rifiuti.

Registro rifiuti
Viene modificato l’art. 190 del d. legislativo n. 152/2006 che tratta del registro rifiuti, con indicazione dei
soggetti obbligati alla tenuta del registro: solo le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che non hanno più di dieci dipendenti saranno ora esentate.
L’obbligo di conservazione passa dai 5 ai 3 anni.

Formulari
Introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio
per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda,
successivamente, all’invio dello stesso al produttore.
L’obbligo di conservazione passa dai 5 ai 3 anni.

Rifiuti da attività di manutenzione e interventi edili
Questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è
svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede – in alternativa al FIR –
venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla
tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto. Il trasporto di rifiuti derivanti da queste
attività comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (sia accompagnato da DDT che da FIR).
La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di
manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’articolo 230).

Responsabilità nella gestione dei rifiuti
Per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito
preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del
produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e
sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere i dati dell’impianto e del titolare, la
quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

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