Ambiente – Emissioni in atmosfera – D.Lgs. 102/2020 – entrata in vigore 28.08.2020

Nov 11, 2020

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 vengono apportate alcune modifiche ai regimi autorizzativi di
alcuni tipi di emissioni in atmosfera..

Sostanze Pericolose nel ciclo produttivo
L’obiettivo del legislatore è il miglioramento della qualità delle emissioni in atmosfera, prevedendo la
sostituzione delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, delle
sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e delle sostanze classificate estremamente
preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.
La sostituzione deve avvenire non appena tecnicamente ed economicamente possibile. I gestori sono tenuti
a trasmettere ogni cinque anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni una specifica
relazione all’autorità competente analizzando la fattibilità della sostituzione delle “sostanze” interessate.
Per gli stabilimenti e le installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 in cui sono
utilizzate nei cicli produttivi “le sostanze o le miscele” previste dal comma 7-bis dell’art. 271 la prima
relazione va inviata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs.
102/2020).

Autorizzazioni in Via Generale
Non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le
emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD,
H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH.
In caso di una modifica della classificazione di una sostanza, il gestore deve presentare all’autorità
competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi
dell’articolo 269. Tre anni sono previsti anche per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al
divieto previsto al primo capoverso.
La durata delle AVG di 15 anni è applicata anche agli impianti con AVG in vigore alla data di entrata in
vigore del decreto.

Medi impianti di combustione
Per gli impianti con potenza compresa tra 1 e 5 MWt che erano rimasti esclusi dall’applicazione del regime di
deroga di cui al D.lgs. 272 c.1 come modificato dal D.lgs. 183/2017, il D.Lgs. 102/2020 stabilisce che a tali
impianti si applicano le tempistiche previste dall’art. 273-bis per i medi impianti di combustione con potenza
termica non superiore a 5 MWt, pertanto la domanda di autorizzazione va presentata non oltre il 31.12.2027.

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