Enne2 Focus – PPWR: cosa cambia per le aziende

Il settore degli imballaggi sta entrando in una fase di cambiamento importante.

Con il Regolamento (UE) 2025/40, conosciuto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, l’Unione Europea introduce un nuovo quadro normativo per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti, migliorare la riciclabilità, limitare l’impiego di materie prime vergini e rafforzare l’economia circolare.

Il punto centrale è che il PPWR non riguarda soltanto il momento in cui l’imballaggio diventa rifiuto. Al contrario, il Regolamento interviene sull’intero ciclo di vita dell’imballaggio: progettazione, scelta dei materiali, composizione, minimizzazione, riutilizzo, riciclabilità, etichettatura, documentazione tecnica e gestione a fine vita.

Per le aziende, questo significa passare da una gestione prevalentemente ambientale o logistica dell’imballaggio a una vera e propria valutazione di conformità.

Quali imballaggi sono interessati?

Il PPWR riguarda, in linea generale, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal contesto di impiego.

  • imballaggi primari, cioè quelli a diretto contatto con il prodotto o destinati alla vendita al consumatore;
  • imballaggi secondari, utilizzati per raggruppare più unità di vendita;
  • imballaggi terziari o da trasporto, utilizzati per movimentazione, stoccaggio e distribuzione;
  • imballaggi per e-commerce;
  • imballaggi industriali e commerciali;
  • componenti accessori dell’imballaggio, quando svolgono una funzione di contenimento, protezione, movimentazione, consegna o presentazione del prodotto.

Per le imprese, il primo passaggio operativo dovrebbe essere proprio questo: distinguere ciò che è effettivamente imballaggio da ciò che non lo è.

Questa valutazione non è sempre banale. Alcuni materiali o componenti possono avere una funzione tecnica, produttiva o protettiva del prodotto, ma non sempre rientrare automaticamente nella definizione di imballaggio. La classificazione deve quindi essere effettuata caso per caso, considerando la funzione svolta dal prodotto e il modo in cui viene immesso sul mercato.

Le linee guida C/2026/3084 sono particolarmente rilevanti per i casi di confine. Ad esempio, un film adesivo impiegato come supporto tecnico nel processo produttivo può non essere considerato imballaggio, se non è destinato a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare un prodotto, ma serve solo a consentire o facilitare una fase di lavorazione. La stessa tipologia di materiale potrebbe invece rientrare nel campo di applicazione se svolge una funzione di imballaggio nella vendita, nel trasporto o nella consegna del prodotto.

Chi è coinvolto?

Il PPWR non riguarda solo chi produce fisicamente imballaggi.

Il Regolamento coinvolge diversi operatori economici della filiera, tra cui fabbricanti, importatori, distributori, fornitori e soggetti che mettono a disposizione prodotti imballati sul mercato.

In termini pratici, un’azienda dovrebbe chiedersi:

  • fabbrica direttamente imballaggi?
  • importa imballaggi o prodotti imballati da Paesi extra UE?
  • commercializza prodotti con il proprio marchio?
  • modifica un imballaggio già esistente?
  • utilizza imballaggi per distribuire, spedire o vendere i propri prodotti?
  • dispone delle informazioni tecniche necessarie dai propri fornitori?

La risposta a queste domande è fondamentale, perché il ruolo ricoperto nella filiera determina anche il tipo di obblighi applicabili.

In particolare, chi immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio, o modifica un imballaggio in modo tale da incidere sulla conformità, può trovarsi ad assumere responsabilità più ampie rispetto a quelle di un semplice utilizzatore.

Le linee guida aiutano anche a evitare un equivoco frequente: “fabbricante” e “produttore” non sono sinonimi. Il fabbricante è la figura che deve garantire la conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura; il produttore è invece il soggetto individuato ai fini EPR nel singolo Stato membro. Le due figure possono coincidere, ma non sempre coincidono.

I principali requisiti del PPWR

Il cuore tecnico del PPWR è rappresentato dai requisiti di sostenibilità e progettazione degli imballaggi. Tra gli aspetti più rilevanti rientrano quelli richiamati di seguito.

1. Sostanze presenti negli imballaggi

Il Regolamento introduce prescrizioni sulla presenza di determinate sostanze negli imballaggi, con l’obiettivo di ridurre i rischi per l’ambiente e per la salute umana.

Questo aspetto riguarda, ad esempio, la verifica della composizione dei materiali, la presenza di sostanze soggette a restrizione e la disponibilità di informazioni tecniche da parte dei fornitori.

Per le aziende, significa che la conformità non può essere valutata solo sulla base della forma o della funzione dell’imballaggio, ma deve considerare anche la sua composizione chimica e merceologica.

Per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, le linee guida richiamano espressamente l’attenzione sui limiti relativi ai PFAS applicabili dal 12 agosto 2026. In assenza di una metodologia armonizzata unica a livello UE, la Commissione indica un approccio analitico graduale, partendo dalla determinazione del fluoro totale e passando, se necessario, ad analisi più specifiche. Questo aspetto dovrà essere gestito con cautela, soprattutto quando l’azienda utilizza materiali cartacei, rivestimenti, barriere, trattamenti superficiali o materiali riciclati.

2. Riciclabilità degli imballaggi

Uno degli obiettivi centrali del PPWR è garantire che gli imballaggi siano progettati per essere riciclabili.

La riciclabilità non deve essere intesa in modo generico. Non basta che un materiale sia teoricamente riciclabile: occorre valutare l’imballaggio nel suo insieme, considerando materiali, accoppiamenti, etichette, adesivi, inchiostri, chiusure, trattamenti superficiali e compatibilità con i processi di raccolta, selezione e riciclo.

Un imballaggio multimateriale, ad esempio, può essere più critico rispetto a un imballaggio monomateriale, anche quando i singoli materiali risultano riciclabili separatamente.

Le linee guida precisano che il requisito generale di riciclabilità si applica dal 12 agosto 2026, ma la piena applicazione dei criteri di design for recycling dipenderà dagli atti delegati e di esecuzione previsti dal Regolamento. Fino a quel momento, la valutazione dovrà essere gestita con attenzione, facendo riferimento agli standard e alle metodologie disponibili e aggiornando la documentazione quando saranno pubblicati i nuovi criteri tecnici.

3. Contenuto minimo di materiale riciclato

Per alcune categorie di imballaggi in plastica, il PPWR introduce obiettivi relativi al contenuto minimo di materiale riciclato.

Questo requisito comporta la necessità di raccogliere informazioni precise sulla composizione del materiale, sulla percentuale di riciclato eventualmente presente e sulla tracciabilità delle dichiarazioni ricevute dai fornitori.

È un tema particolarmente delicato perché non basta indicare una percentuale nominale: il dato deve essere tecnicamente dimostrabile e coerente con le future metodologie di calcolo e verifica previste a livello europeo.

Per eventuali esenzioni o casi particolari, le linee guida rafforzano l’importanza della prova documentale. Non è sufficiente richiamare in modo generico una criticità tecnica o sanitaria: occorre dimostrare, ad esempio, l’assenza di tecnologie autorizzate o disponibili su scala industriale per specifici materiali o applicazioni.

4. Compostabilità

Il PPWR disciplina anche il tema degli imballaggi compostabili, ma è importante evitare un equivoco frequente: “compostabile” non significa automaticamente “migliore” o sempre preferibile.

La compostabilità deve essere valutata in funzione della specifica applicazione, del circuito di raccolta, delle infrastrutture disponibili e dei requisiti normativi applicabili.

Un imballaggio compostabile può essere utile in alcuni casi specifici, ma non rappresenta una soluzione universale per tutti gli imballaggi.

5. Riduzione al minimo degli imballaggi

Il Regolamento introduce il principio della minimizzazione degli imballaggi.

In pratica, peso e volume devono essere ridotti al minimo necessario per garantire la funzionalità dell’imballaggio. Questo significa evitare sovradimensionamenti, spazi vuoti non giustificati, doppi fondi, pareti superflue o elementi utilizzati solo per aumentare la percezione del volume del prodotto.

La minimizzazione, però, non deve compromettere le funzioni essenziali dell’imballaggio: protezione del prodotto, sicurezza, igiene, trasporto, conservazione, logistica e informazione al consumatore.

Il punto non è eliminare materiale in modo indiscriminato, ma dimostrare che l’imballaggio è stato progettato in modo proporzionato alla sua funzione.

Le linee guida distinguono inoltre tra minimizzazione dell’imballaggio e rapporto di spazio vuoto. La minimizzazione riguarda il peso e il volume necessari alla funzionalità dell’imballaggio; il limite sullo spazio vuoto interessa invece gli imballaggi raggruppati, da trasporto ed e-commerce e sarà collegato alla metodologia che la Commissione dovrà adottare. Per gli imballaggi di vendita non è previsto un valore percentuale unico di spazio vuoto, ma resta necessaria una valutazione tecnica della minimizzazione.

6. Riutilizzo

Il PPWR introduce e rafforza anche il tema del riutilizzo per determinate categorie di imballaggi.

Un imballaggio riutilizzabile non è semplicemente un imballaggio robusto. Deve essere progettato per compiere più cicli di utilizzo, essere inserito in un sistema di riutilizzo, poter essere svuotato, ricondizionato, movimentato e reimpiegato secondo modalità definite.

Anche in questo caso, la valutazione deve essere tecnica e documentata.

7. Etichettatura e informazioni ambientali

Il Regolamento prevede un progressivo rafforzamento delle informazioni da riportare sugli imballaggi, con l’obiettivo di facilitare la corretta gestione a fine vita e armonizzare le indicazioni a livello europeo.

Per le aziende, questo significa prestare attenzione alla coerenza tra etichettatura, composizione dell’imballaggio, canali di raccolta e dichiarazioni ambientali.

Le informazioni riportate sull’imballaggio non devono essere generiche o fuorvianti. Devono essere coerenti con le caratteristiche reali del prodotto e con i requisiti applicabili.

La documentazione tecnica diventa centrale

Uno degli aspetti più rilevanti del PPWR è il rafforzamento della documentazione tecnica.

Le imprese dovranno essere in grado di dimostrare la conformità degli imballaggi ai requisiti applicabili attraverso un fascicolo documentale adeguato.

A seconda dei casi, la documentazione potrà includere:

  • descrizione dell’imballaggio e della sua funzione;
  • classificazione dell’imballaggio per tipologia e famiglia;
  • schede tecniche dei materiali;
  • composizione e struttura dell’imballaggio;
  • dati su riciclabilità, contenuto riciclato o compostabilità;
  • informazioni ricevute dai fornitori;
  • valutazione dei requisiti applicabili;
  • eventuali prove, dichiarazioni o certificazioni disponibili;
  • analisi della minimizzazione di peso e volume;
  • valutazione dell’etichettatura;
  • dichiarazione di conformità, ove applicabile.

Questo aspetto è particolarmente importante perché sposta la conformità da una semplice dichiarazione commerciale a un processo documentato.

Perché conviene partire dalla mappatura degli imballaggi

Il modo più efficace per affrontare il PPWR non è partire direttamente dalla singola dichiarazione di conformità, ma da una mappatura strutturata degli imballaggi aziendali.

Una mappatura ben impostata dovrebbe permettere di identificare:

  • quali imballaggi sono utilizzati o immessi sul mercato;
  • quali materiali li compongono;
  • quali funzioni svolgono;
  • quali fornitori sono coinvolti;
  • quali codici prodotto possono essere raggruppati in famiglie omogenee;
  • quali requisiti PPWR sono applicabili;
  • quali informazioni tecniche sono già disponibili;
  • quali dati devono essere richiesti o integrati.

La suddivisione in famiglie omogenee è uno degli strumenti più utili.

Permette infatti di evitare una gestione frammentata codice per codice, concentrando l’analisi su gruppi di imballaggi che condividono struttura, materiale, funzione, processo produttivo e comportamento a fine vita.

La famiglia, però, deve essere costruita con criterio tecnico. Non è sufficiente raggruppare prodotti simili dal punto di vista commerciale: occorre verificare che siano effettivamente omogenei per composizione, riciclabilità, struttura e requisiti applicabili.

Come prepararsi al PPWR

Le aziende possono iniziare fin da ora con un percorso progressivo di adeguamento.

Un approccio efficace può essere articolato in cinque fasi:

  1. Identificazione degli imballaggi – individuare tutti gli imballaggi utilizzati, prodotti, importati o immessi sul mercato, distinguendoli da materiali o componenti che non rientrano nel campo di applicazione.
  2. Definizione del ruolo aziendale – chiarire se l’impresa agisce come fabbricante, importatore, distributore, fornitore, utilizzatore professionale o soggetto che mette a disposizione prodotti imballati.
  3. Classificazione per famiglie – raggruppare gli imballaggi in famiglie tecnicamente omogenee, evitando classificazioni troppo generiche o solo commerciali.
  4. Valutazione dei requisiti applicabili – analizzare, per ciascuna famiglia, i requisiti pertinenti: sostanze, riciclabilità, contenuto riciclato, compostabilità, minimizzazione, riutilizzo, etichettatura e documentazione.
  5. Predisposizione del fascicolo documentale – raccogliere e organizzare le evidenze necessarie a dimostrare la conformità, individuando eventuali carenze informative da colmare con fornitori, laboratori o valutazioni tecniche dedicate.

Il supporto di ENNE2

L’adeguamento al PPWR non consiste semplicemente nella predisposizione di una dichiarazione di conformità o nella raccolta della documentazione tecnica. Il primo passo è comprendere quali prodotti rientrano effettivamente nella definizione di imballaggio, quale ruolo l’azienda ricopre nella filiera e quali requisiti risultano realmente applicabili.

Un’analisi preliminare svolta con criteri tecnici consente di evitare interpretazioni errate, richieste non necessarie ai fornitori e attività non proporzionate rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento.

ENNE2 affianca le aziende nella classificazione degli imballaggi, nella definizione di famiglie omogenee, nella valutazione dei requisiti applicabili, nella predisposizione della documentazione tecnica e nell’interpretazione delle linee guida europee, supportando le imprese in un percorso di conformità concreto, documentabile e coerente con l’evoluzione del quadro normativo.

Riferimenti

  • Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. EUR-Lex
  • Commission Notice C/2026/3084 – Guidance document for Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 10 giugno 2026. EUR-Lex
  • European Commission – Packaging waste: pagina informativa sul PPWR, calendario applicativo, obiettivi e strumenti di supporto. Commissione europea
  • European Commission – Frequently Asked Questions on the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), 30 marzo 2026. FAQ PPWR
  • CONAI – Regolamento imballaggi (PPWR): strumenti e indicazioni operative per le imprese. CONAI