L’ETS 2 è il nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissione, introdotto per estendere il principio “chi inquina paga” anche ai settori civile e dei trasporti.
Nasce nell’ambito del pacchetto climatico Fit for 55, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nei consumi energetici diffusi, come il riscaldamento degli edifici e l’uso di carburanti su strada, favorendo così soluzioni più efficienti e a basse emissioni.
👉 Come funziona ETS 2?
L’ETS 2 sarà operativo dal 2027, ma le sue regole iniziano ad applicarsi già prima.
Il sistema coprirà:
- i combustibili utilizzati per il riscaldamento di edifici residenziali e commerciali,
- e i carburanti impiegati nei trasporti su strada, come benzina, gasolio, GPL.
A differenza dell’ETS attuale, che riguarda grandi impianti industriali e centrali elettriche, l’ETS 2 coinvolge:
- i fornitori di combustibili fossili,
- i distributori di energia,
- le organizzazioni che operano con flotte di veicoli o impianti termici estesi.
Questi soggetti saranno obbligati ad acquistare quote di emissione, proporzionali alle tonnellate di CO₂ generate dai combustibili che immettono sul mercato.
Il meccanismo sarà gestito su un mercato separato rispetto all’ETS esistente e prevede una fase iniziale con prezzo regolato, per evitare impatti economici troppo bruschi.
📅30 aprile 2025: obbligo di comunicazione dei dati 2024
Il 30 aprile 2025 segna il primo vero passo operativo per le aziende coinvolte.
Entro questa data sarà necessario inviare i dati relativi ai combustibili venduti nel 2024.
In concreto, significa monitorare e comunicare le quantità di carburanti fossili immesse sul mercato durante l’anno precedente, seguendo le regole definite dalla normativa europea. Si tratta di una fase fondamentale per impostare correttamente il sistema: i dati raccolti serviranno a costruire la base su cui si calcoleranno le quote di emissione da acquistare negli anni successivi.
La raccolta dovrà essere accurata, documentata e coerente con i criteri tecnici stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/959, utilizzando formati standardizzati a livello europeo. La Commissione Europea ha predisposto un’utile guida per la predisposizione del sistema di monitoraggio.
Fasi successive:
Dal 2026, i dati relativi all’anno precedente dovranno essere verificati da un verificatore accreditato.
Dal 2028, una volta comunicate le emissioni annuali verificate, i soggetti regolamentati dovranno restituire il numero equivalente di quote entro il 31 maggio di quell’anno.





